Lo Statuto

Atto costitutivo e statuto IL MANTELLO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA FAMIGLIA E L'ADOZIONE
Iscr. Albo di volontariato reg. Campania n. 11697 C.F. 95059 640 656 Via S. Domenico l 84080 Acquamela di Baronissi (SA)   

DEPOSITATO IL 15/12/97 PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI SALERNO nr. Esenz. 1268   
 
DENOMINAZIONE- SEDE- SCOPO ART. l
È costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: IL MANTELLO. Si richiedono espressamente le agevolazioni art. 8 legge 266/91 per l'O.n.l.u.s. costituita.   
 
ART.2
L' O.n.l.u.s. ha sede in Acquamela di Baronissi (SA), via S. Domenico, l presso la Chiesa di S. Domenico della parrocchia S. Pietro Apostolo. L'indirizzo della sede potrà essere trasferito con semplice delibera dell'assemblea degli associati, purchè nell'ambito della cittadina di Baronissi.   
 
ART.3   
L' O. n. l. u. s., con l'approvazione e in collaborazione con la parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Aiello di Baronissi (SA), in possesso della personalità giuridica Con decreto del Ministero dell'Interno del29/11/1986 pubblicato sul supplemento Straordinario della G.U. nr. 16 del21/01/87. iscritta al registro delle persone giuridiche nella cancelleria del Tribunale di Salerno con nr. 635 dell0/10/1989, ha per scopo di promuovere le attività di cui ai settori l e 5 dell'art. lO del D. Lgs 460 del4/12/97 ed in particolare: studi ed attività di servizio sociale, medico, psicologo e religioso per la soluzione dei problemi della famiglia considerata secondo l'insegnamento della morale cattolica, pur rispettando e dialogando con altre posizioni etiche, senza trascurare gli istituti giuridici proposti come per es. l'affido; nonché l'attività di promozione ed assistenza nelle pratiche di adozione internazionale ex legge 184/83, alla conoscenza e alla diffusione dell'istituto dell'adozione nazionale ed internazionale. 
Allo studio dei problemi riguardanti gli aspetti giuridici e umani dell'adozione, nonché la creazione di una biblioteca su tematiche generali e in particolare su quelle precedentemente citate. 
  Alla predisposizione di servizi volontari volti a facilitare l 'adozione di minori da parte delle famiglie che lo desiderano mediante l'accompagnamento e le dovute indicazioni alle famiglie che le richiederanno con la collaborazione con gli enti competenti e l'attuazione di eventuali collaborazioni con enti o persone che perseguono gli stessi scopi. Nulla è dovuto alla O.n.l.u.s., tranne le spese sostenute. Al consolidamento dell'amicizia tra famiglie e persone favorevoli all'adozione, nel rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali, incentivando gli incontri tra le famiglie per il proficuo scambio di esperienze.
A provvedere al sostentamento, anche mediante l 'aggiornamento e la diffusione delle adozioni a distanza di quei bambini che non possono essere giuridicamente adottati; svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del Terzo Mondo, conformemente all'art.28, ex legge n. 49/87, e comunque, di qualsiasi altro Stato.
La O.n.l.u.s. "IL MANTELLO" costituirà, per quanto possibile, centri psico-sociali, centri psico-diagnostici e psico-terapeutici, consultori pre-matrirnoniali e matrimoniali, nonché centri per lo studio di problemi sul volontariato, centri di orientamento scolastico e professionali e corsi di formazione e specializzazione a vari livelli e su varie tematiche.
Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito. L' O.n.l.u.s. può aderire ad altre O.n.l.u.s., associazioni, fondazioni, o enti che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.
Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le persone interessate, soci e non, che condividono gli scopi esposti.
 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI  

ART.4
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni, sia mobili che immobili, che sono o potranno diventare di proprietà della O.n.l.u.s.;
b) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra quote associative e spese sostenute;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.
 

ART.5
Le entrate della O.n.l.u.s. sono costituite:
a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio
Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
b) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l 'O.n.l.u.s. partecipi o ne sia promotrice;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa ai sensi del precedente art. 4.
 

ART.6
L'esercizio finanziario chiude al31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verranno disposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e Preventivo del successivo esercizio. Dal Bilancio dovranno risultare i beni della O.n.l.u.s., i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali residui di Bilancio dovranno essere destinati ad attività solidaristiche o di formazione.    


SOCI
 

ART. 7
I soci fondatori sono le persone o enti che avranno partecipato alla costituzione della O.n.l.u.s.  

ART.8
Possono essere soci tutti coloro che, maggiorenni, ne facciano domanda, o enti che a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo abbiano dimostrato, ai sensi dell'art.3, di condividere le finalità della O.n.l.u.s. e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica.
Sono soci onorari le persone fisiche o enti alle quali l'ass,ne deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali.  

ART.9
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione in possesso del sodalizio.
La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora non venga versata la quota annuale dopo almeno due solleciti scritti.
L'indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo per gravi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rapporti con la O.n.l.u.s., con altri associati o con terzi che abbiano leso l'immagine della O.n.l.u.s. a seguito di condanne penali per reati infamanti. Il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'ass.ne, né contro i suoi organi sociali, né contro altri soci.    

ART.10
La quota associativa sarà stabilita annualmente, comunque non oltre la data stabilita per l'Assemblea ordinaria che dovrà esaminare il Bilancio Consuntivo e Preventivo. I soci nulla debbono, nemmeno a titolo di volontariato contributo per le prestazioni effettuate dalla O.n.l.u.s.

AMMINISTRAZIONE ART. 11
La O.n.l.u.s. è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dai soci per la durata di un triennio. I componenti sono rieleggibili.  

ART.12
Il Consiglio Direttivo è composto da un presidente e da un vicepresidente, un tesoriere e da due consiglieri. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute.  

ART.13
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.  

ART.14
Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché la determinazione delle quote associative annuali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

ART.15
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in assenza od impedimento dal vicepresidente, che per il fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente.  

ART. 16
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della O.n.l.u.s., senza limiti che non siano previsti dal presente statuto e dalla legge.  

ART.17
Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione. In caso di sua assenza questi poteri spettano al vicepresidente. Presidente Onorario nonché assistente spirituale è il parroco, pro tempore, di Aiello di Baronissi.    

ASSEMBLEE  

ART.18
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta a ciascun socio, e mediante affissione all'albo dell'avviso di comunicazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
L'assemblea deve essere convocata quando sia richiesto con regolare domanda scritta firmata da almeno 1/10 dei soci a norma dell'art.20 del codice civile. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.    

ART.19
L'Assemblea ordinaria delibera sul Conto consuntivo e sul Bilancio Preventivo sugli indirizzi generali della O.n.l.u.s., sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su quant'altro alla stessa demandato per legge e per statuto. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare nonché per deliberare sulle modificazioni dello statuto sociale e sull'eventuale scioglimento della O.n.l.u.s.
Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.    

ART.20
Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
A ciascuno spetta un solo voto. L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci e la maggioranza dei voti.
In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è regolata secondo i criteri di quella ordinaria.  

ART. 21
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, i componenti il Consiglio Direttivo dovranno astenersi dal voto in sede di approvazione dei bilanci e quando siano in discussione argomenti relativi alla loro responsabilità. Ciascun socio non può essere delegato a rappresentare più di altri due soci. Le deleghe devono essere conferite per iscritto.    

ART.22
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 22bis
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dell'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

SCIOGLIMENTO ART. 23
Lo scioglimento della O.n.l.u.s. è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di% degli associati ai sensi dell'art. 21 c.c.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART.24
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dell'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e/o di sindaco.       All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

NORME DI CHIUSURA ART.25
In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ai sensi dell'art. 5, co. 4, L. 266/91.    
Acquamela di Baronissi, 27 gennaio 2001

Onranze Funebri Pernici